Compensazione crediti in F24: la circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate e il decreto ministeriale dello scorso 11 febbraio in ottemperanza al dl n.78/2010, definiscono le direttive in materia di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro: in presenza di debiti erariali iscritti per somme iscritte a ruolo e scadute (e di relativi oneri accessori) è fatto divieto attuare la compensazione. Le sanzioni possono arrivare al 100% di quanto compensato indebitamente.
Per prima cosa devono essere pagate le somme a ruolo per importi superiori ai 1.500 euro, dopo di che è possibile utilizzare il credito residuo in compensazione.
Il divieto di compensazione vale anche per cartelle il cui termine di pagamento è scaduto, mentre non vale per debiti non ancora scaduti. In questo caso si può procedere con la compensazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella . Nessuna preclusione con ruoli per cui è concessa sospensione o rateazione.
Intanto, per effettuare le compensazioni Equitalia ha messo online il modulo, disponibile anche presso gli sportelli. Nel caso di presentazione del modello F24 tramite Banche, Agenzie Postali o Entratel, la scelta può essere effettuate entro 3 giorni dal conferimento della delega. In caso ci si rechi agli sportelli, invece, la scelta avviene contestualmente.
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Ricordiamo che per i titolari di partita IVA il 16 marzo è il termine ultimo per la presentazione del modello F24, da effettuare con modalità telematiche.