È ora possibile far rientrare nella detassazione degli investimenti prevista dal Tremonti-Ter anche i macchinari che non rientrano divisione 28 della tabella Ateco, purché risultino indispensabili, insieme ai componenti accessori, al funzionamento dei beni agevolabili.
Lo rivela la risoluzione n. 91/E del 17 settembre dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione Tremonti-ter non si estende invece agli investimenti in quei beni non compresi nella divisione 28 che, seppure acquistati per essere destinati al servizio anche esclusivo del bene agevolabile, non possono essere ritenuti componenti assolutamente necessari per il suo funzionamento e/o dotazione del medesimo.
Si precisa inoltre che l’agevolazione può essere effettuata comprendendo nel calcolo anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato come le spese di trasporto, di installazione e così via, come chiarito dalla circolare n. 44/E del 2009. Non possono però essere inseriti oneri accessori di diretta imputazione all’investimento, come la realizzazione di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.
Ricordiamo infine che l’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti – effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 – in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.