L’Agenzia delle Entrate ha definito le operazioni per le quali sarà obbligatorio applicare la ritenuta d’acconto a carico degli intermediari per tutti i bonifici relativi a opere di ristrutturazione e risparmio energetico, in attuazione dell’articolo 25 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010.A partire dal primo luglio 2010, banche e Poste Italiane devono applicare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.Parliamo delle spese di intervento per il recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La prescrizione è stata divulgata dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso un apposito provvedimento firmato dal Direttore Attilio Befera il 30 giugno 2010, che ha anche stabilito le successive operazioni che le banche e le Poste dovranno effettuare.
A seguito della ritenuta sarà infatti obbligatorio rilasciare al beneficiario del bonifico la relativa certificazione delle ritenute d’acconto operate, effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E, ed indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.