Con la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio Equitalia – incaricata della riscossione dei tributi – spiega come procedere alla sospensione e i procedimenti cautelari ed espropriativi nel caso i contribuenti ne abbiano diritto, esteso anche nel caso manchi la necessaria comunicazione dell’ente creditore.
Previa auto-dichiarazione, i contribuenti-debitori posono godere della sospensione di tutte le procedure di recupero nei propri confronti, almeno fino alla risposta dell’ente creditore sulla validità delle proprie motivazioni.
Pertanto, è necessario poter dimostrare che, in relazione agli atti antecedenti formazione del ruolo, successiva cartella di pagamento o avviso per i quali si procede, vi sia stato:
- un provvedimento di sgravio in autotutela o una sospensione amministrativa dell’ente creditore;
- una sospensione giudiziale o una sentenza, emesse in un giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
- la prova di un pagamento effettuato in favore dell’ente creditore, prima della formazione del ruolo.
Il contribuente dovrà compilare un modulo di auto-certificazione, disponibile online sui siti degli Agenti oltre che in cartaceo presso gli sportelli, che attesti la dichiarazione.
Un provvedimento che viene incontro ai contribuenti, con lo scopo di migliorare la trasparenza e il rapporto dell’Agente della riscossione con i contribuenti-debitori.