Il dibattito sul condono fiscale sta agitando l’Italia nonostante il ministro dell’Economia Giulio Tremonti abbia negato che ci sia allo studio qualsiasi ipotesi di condono fiscale tombale o edilizio. Ma numerosi esponenti della maggioranza, a partire dal capogruppo dei deputati del Pdl, Maurizio Cicchitto, che si sono espressi in termini possibilisti sull’eventualità di un condono nell’ottica di rilanciare la crescita. Tra i contrari al condono, l’opposizione, la Lega, gli ordini degli architetti e dei commercialisti, la Cgia di Mestre.
A margine della manovra finanziaria 2011 è stato comunque approvato un ordine del giorno di Domenico Scilipoti relativo a un possibile condono fiscale tombale ed edilizio.
Quello più dibattuto tra i condoni fiscali 2011, è il condono fiscale, anche se quello più facilmente realizzabile sarebbe invece il condono edilizio.
Il problema con i condoni fiscali, infatti, è l’incompatibilità con le leggi comunitarie in materia di IVA, come emerso a margine del condono IVA 2002.
Ordine del Giorno Scilipoti: condono tombale ed edilizio
L’ordine del giorno presentato da Domenico Scilipoti e approvato alla Camera impegna il governo a «valutare l’ipotesi di un condono fiscale» che preveda la possibilità per ogni contribuente di condono tombale per gli anni 2006-2010. A titolo di condono per ogni anno fiscale il contribuente dovrebbe versare:
1500 euro per ciascun anno fino a 40mila euro di fatturato.
3500 euro per ogni anno per i fatturato da 40mila a 100mila euro.
sopra i 100mila euro di fatturato, 3500 euro per ogni anno più l’1% della somma che supera i 100mila euro.
Le scadenze di pagamento: il 20% del totale entro il 30 novembre 2011, il restante 80% in quattro rate bimestrali con scadenza 30 gennaio 2012, 31 marzo 2012, 31 maggio 2012, 31 luglio 2012. La prova del pagamento della prima rata (novembre 2011) dovrebbe estinguere i relativi contenziosi in corso.
Questa ipotesi di condono riguarda anche i contenziosi già in atto per gli anni antecedenti al 2006, con la possibilità di pagare solo il 20% dell’imposta evasa ed accertata dal fisco.
Per evitare che il contribuente aderisca al condono e poi paghi solo la prima rata, ovvero l’acconto del 20%, sono previsti «maggiori poteri al fisco» che potrebbe agire esecutivamente, anche con l’aiuto delle forze dell’ordine, «mediante lo spossessamento di beni mobili e valori fino ad una somma stimata dallo stesso agente esecutore del fisco, immediatamente efficace e non appellabile, fino al triplo del valore del debito». Norma applicabile anche a beni non intestati al contribuente ma in uso allo stesso contribuente. I beni verrebbero messi all’asta, e la somma eccedente a quanto dovuto restituita al contribuente.
Quanto all’ipotesi di condono edilizio, l’OdG Scilipoti propone anche una sanatoria per «i piccoli abusi destinati all’edilizia residenziale», e in particolare le opere abusive realizzate entri il 31 dicembre 2010 in ampliamento a opere consentite regolarmente. L’opera abusiva di ampliamento non deve essere superiore al 25% della volumetria della costruzione originaria e non deve superare i 400 metri cubi (130 metri quadri). L’ampliamento deve trovarsi a un massimo di 75 metri dalla costruzione originaria.
Si tratta, è bene ricordarlo, di un semplice ordine del giorno, che esprime dunque un indirizzo, non di una norma.
I condoni fiscali in manovra finanziaria 2011
Nel frattempo, le manovre finanziarie dell’estate contengono alcuni provvedimenti in materia di condono: una sanatoria fiscale sulle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate e una estensione degli accertamenti su chi aveva aderito al condono IVA del 2002.
Il provvedimento sui contenziosi fiscali è contenuto nell’art.39, comma 12 del Dl 98/2011 e riguarda le liti pendenti fino a 20mila euro. Il contribuente che ha una questione aperta con il Fisco può risolverla entro il 30 novembre 2011 pagando un importo agevolato. L’Agenzia delle Entrate invierà una lettera informativa a tutti gli interessati (circa 250mila contribuenti).
Sono sanabili le questioni fiscali (atti impositivi compresi avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) pendenti al primo maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio (fino alla Corte di Cassazione).
Non sono condonabili, invece, le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi. Quanto alle altre esclusioni, l’Agenzia delle Entrate specifica che «non posso essere chiuse le liti relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli. Escluse anche le liti sull’omesso versamento dei tributi e quelle collegate ai precedenti condoni».
Ecco il calcolo delle somme da versare aderendo al condono fiscale:
- Valore della lite è di importo fino a 2mila euro: 150 euro.
- Oltre i 2mila euro:
- il 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente.
- il 30% se l’organo giudiziario non si è ancora pronunciato.
- il 50% se l’esito provvisorio è favorevole all’Agenzia.
Non è possibile pagare a rate, nè compensare le somme dovute con un credito di imposta. Gli importo vanno versati entro il 30 novembre 2011 ed entro il 2 aprile 2012 occorre presentare la relativa domanda di definizione della lite.
Le liti fiscali che rientrano fra quelle risolvibili ai sensi di questa legge sono sospese fino al 30 giugno 2012. E sono sospesi fino a questa data anche «i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, contro ricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».
Entro il 15 luglio 2012 gli uffici competenti provvederanno a trasmettere «alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla
Corte di cassazione» l’elenco delle liti per cui è stata presentata domanda di definizione. A questo punto, «tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012». Entro questa data, gli uffici competenti devono inviare formale comunicazione relativa alla regolarità della definizione della lite (quindi accettare la domanda e il relativo pagamento), o a un eventuale diniego.
Condono IVA in manovra finanziaria bis
La manovra finanziaria bis contempla due diversi provvedimenti che riguardano i contribuenti che aderirono al condono fiscale IVA 2002.
Chi ha aderito al condono tombale 2002, ma poi non ha pagato le rate o ne ha interrotto il pagamento, deve saldare il debito entro fine anno. Su questi contribuenti «l’Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia», si legge nel comma 5-bis dell’articolo 2 della manovra convertita in legge a metà settembre «provvedono all’avvio di una ricognizione» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 16 ottobre). Nei successivi 30 giorni, quindi fino al 16 novembre, le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia provvedono ad avviare, sempre nei confronti di questi contribuenti, «ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011».
In pratica, chi ha usufruito del condono tombale 2002 e poi non ha pagato deve pagare entro il prossimo 31 dicembre. In caso contrario, si applica una sanzione pari al 50% delle somme dovute ma il contribuente resta oggetto di accertamento per tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati entro il 31 dicembre 2012.
L’accertamento riguarderà anche le attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono»: se i contribuenti non pagano le somme dovute, verranno sottoposti a un maxi-accertamento fiscale che potrà riguardare i 9 anni dal 2003 al 2011. In realtà, i periodi di imposta per cui è ancora in corso il termine di accertamento in genere sono gli ultimi cinque, quindi si va dal 2007 al 2011. Ma per alcuni tipi di controllo, ad esempio nei casi di rilevanza penale, i termini sono più lunghi.
In manovra finanziaria c’è poi una seconda misura, che invece riguarda coloro che hanno aderito al condono Iva 2002 (legge n.289): i termini per gli accertamenti pendenti al 31 dicembre 2011 vengono prorogati di un anno, quindi a fine dicembre 2012.
Questo è un capitolo particolarmente controverso perchè il condono Iva 2002 era stato successivamente (nel 2008) bocciato dalla Corte di Giustizia Europea.
perchè in contrasto con la normativa comunitaria. Il risultato di questo pronunciamento è stato un comprensibile coas, che la manovra d’agosto con lo slittamento dei termini di accertamento di un anno ha ulteriormente complicato. Chi ha aderito al condono, poi ritenuto illegittimo, rischiava di essersi praticamente auto-denunciato al fisco.
Su questo, ci sono due recenti sentenze della cassazione, una relativa a una controversia legata all’ammissibilità del condono Iva 2002, depositata lo scorso 22 settembre, l’altra riguardante un ricorso dell’Agenzia delle entrate su una sentenza sempre relativa al condono 2002.
La Cassazione sul condono 2002
La sentenza 19333/11 dell’Alta Corte ha stabilito che la sanatoria prevista dalla legge 289 del 2002 non è del tutto in contrasto con le norme comunitarie e nemmeno con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2008. La Corte rilancia un orientamento che era già stato espresso con la sentenza 3676 del 2010.
Secondo i giudizi di Cassazione, la pronuncia UE trova applicazione solo quando non sussiste un contenzioso fra amministrazione e contribuente. Invece, l’ipotesi prevista dal condono 2002, «non comporta una rinuncia dell’amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto».
Quindi, il condono 2002 «nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato» nè per contrasto con le direttive europee nè per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia del 2008.
Fra l’altro, anche se la sentenza in questione si riferisce a un contenzioso relativo al condono Iva 2002, citando espressamente la definizione delle liti pendenti e definendola legittima, può riflettersi positivamente anche sul provvedimento di condono previsto dalla manovra di luglio, che come detto riguarda le liti pendenti fino a 20mila euro.
In base a questa sentenza non sussiste il timore di inammissibilità della sanatoria, semplicemente (visto che in 8 anni, malgrado il condono, lo stato non è riuscito a recuperare le somme), la manovra prevede il prolungamento di un anno dei termini per le annualità coperte da condono.
Il problema sussiste invece per chi ha aderito al condono pagando solo la prima rata. In questo caso, la sentenza n.19681/11, depositata il 27 settembre, stabilisce che la sanatoria Iva 2002 non stabilisce il perfezionamento in base al pagamento della prima rata. La Cassazione ritiene «legittimo il diniego di condono in caso di versamento di una sola delle rate previste» e in questo senso cita anche l’incompatibilità che un condono di questo genere avrebbe con la sentenza europea del 2008.