Se i genitori ottengono la residenza da ospite presso il figlio disabile con Legge 104 (con proprio reddito da lavoro, come categoria protetta), che ha ricevuto l’immobile in comodato dalla madre proprietaria (è una seconda casa), si dovrà pagare poi l’IMU? Decade il comodato? Ci sono agevolazioni per queste casistiche?
Faccia anche altre verifiche, perché la situazione presenta elementi di complessità, ma in generale direi che sull’immobile in cui vive suo figlio dovreste senz’altro poter pagare l’IMU scontata al 50%.
E non rileva a tal fine che vi siate trasferiti con la residenza da ospite, perché per voi l’immobile resta una seconda casa data in comodato gratuito, su cui spetta lo sconto d’imposta visto che il beneficiario è un parente di primo grado. Questa agevolazione si può applicare indipendentemente dalla disabilità di suo figlio, per cui in effetti potevate utilizzarla già prima del trasferimento.
E’ prevista dal comma 10 della legge 208/2015, ossia la Manovra 2016, e prevede che l’IMU si paghi al 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado (quindi suo figlio rientra), con contratto registrato e comodante (nel vostro caso, la madre proprietaria) con residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile, senza che ne possieda altri oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione.
L’agevolazione è indipendente anche dalla condizione di caregiver per vostro figlio, che si trova nel perimetro di applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge 104. Non mi pare che ci siano altre agevolazioni applicabili in considerazione della disabilità di vostro figlio. Su questo, potete comunque consultare le regole applicate dal Comune in cui si trova l’immobile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz