Fringe benefit 2022: le differenze con il passato
Perplessità vengono sollevate da parte dei Consulenti del Lavoro in merito alle utenze intestate al coniuge o convivente: a differenza di altre ipotesi, manca qualsiasi riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del medesimo Testo Unico.
I Consulenti del Lavoro fanno inoltre notare alcune differenze dell’articolo 12 del Decreto Aiuti-Bis rispetto alle norme parzialmente simili del 2020 e del 2021, stabilite a fronte della pandemia da Covid-19 e della guerra Russia-Ucraina, operanti nell’ambito della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del TUIR:
- il D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) all’art. 1123 e il D.L. n. 41/2021 all’art. 6-quinquies4 si erano limitati a raddoppiare da 258,23 a 516,46 euro la soglia di non concorrenza reddituale dell’art. 51 c. 3 del TUIR, rispettivamente per i periodi d’imposta 2021 e 2022, senza stravolgerne le principali caratteristiche;
- l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per l’anno 2022 dispone l’esenzione dell’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, ne ha previsto l’applicazione quale non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 27/E).
Il comma 1 dell’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, invece, opera “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR” e ai suoi vincoli. L’art. 51, comma 3, prevede infatti l’esenzione entro il limite di 258,23 euro, ma se il valore del benefit è superiore lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Diversamente, la deroga prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 consente ai datori di lavoro di fornire benefit quali beni ceduti e servizi o rimborsi di utenze di luce, acqua e gas anche oltre i 600 euro nell’anno d’imposta 2022. Ad essere tassata è solamente l’eccedenza.
Fringe benefit 2022 oltre la soglia: regole più semplici
Il fatto che ad essere tassata sia solo l’eccedenza, rispetto ai 600 euro esentasse, semplifica molto la vita delle imprese, oltre ad introdurre un risparmio notevole rispetto al meccanismo di franchigia dell’articolo 51 c. 3 del TUIR.
I Consulenti del Lavoro fanno notare anche che l’eccedenza di 600 euro potenzialmente tassabile potrebbe essere considerata comunque esente fino a concorrenza dell’ulteriore plafond originario di 258,23 euro, previsto dall’articolo 51 del TUIR, nell’ipotesi in cui non sia stato utilizzato, in analogia a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per il bonus carburanti di 200 euro (Circolare n. 27/E/2022).
In tal caso, tuttavia, occorrerebbe rispettare le condizioni previste, su tutte l’impossibilità del rimborso di somme al dipendente, dalla ordinaria versione dell’art. 51 c. 3 del TUIR. In questa ottica, dunque, si potrebbero distinguere tre differenti plafond (200, 600 e 258 euro) nel corso del 2022, che agiranno su piani separati e andranno verificati autonomamente, fermo restando che l’eventuale sforamento potrà consentire, alle condizioni previste, l’utilizzo del limite generale di 258,23 euro indicato.