Welfare esentasse: soglie e decorrenza
L’art. 12 del Decreto Aiuti-Bis ha previsto nuove soglie di non concorrenza ai fini IRPEF per alcune tipologie di beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, in deroga all’articolo 51 comma 3 del TUIR, e per alcune somme specifiche eventualmente erogate o rimborsate al dipendente, ad esempio per il pagamento delle utenze domestiche delle utenze di luce, acqua e gas (bonus bollette).
Tale disciplina, arrivata a fronte del fatto che crisi energetica e il caro bollette sono diventate ormai un’emergenza a livello nazionale, sarà efficace per il solo periodo d’imposta 2022.
Art. 12 al c. 1 del D.L. n. 115/2022:
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.