Conciliazione agevolata liti pendenti
I commi da 206 a 212 riguardano le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi. Questa possibilità si applica in alternativa alla definizione agevolata controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
Gli importi dovuti andranno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo. L’importo può essere dilazionato fino a un massimo di venti quote trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi legali.
Il beneficio decade, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà, se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva.