Definizione agevolata controversie tributarie
I commi da 186 a 205 consentono la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una possibilità che riguarda le controversie che al 1° gennaio 2023 risultino pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio.
L’agevolazione va richiesta, su domanda del soggetto, entro il 30 giugno 2023 pagando un importo pari al valore della controversia, stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, eventualmente dilazionando l’importo se il totale supera mille euro.
I ricorsi iscritti in primo grado possono essere definiti con il pagamento del 90% della controversia. In caso di soccombenza della competente Agenzia, verrà pagato il 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado.
Il costo è invece del 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio. Per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi si paga 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi.
Per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi nulla è dovuto, se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.
Ciascun ente territoriale potrà disporre, entro marzo 2023, l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.