Definizione agevolata di avvisi bonari
I commi da 153 a 159 riguardano i debiti con il Fisco emersi dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento indicato negli avvisi bonari non risulti ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, le cui comunicazioni siano state recapitate successivamente a tale data.
In queste ipotesi le sanzioni sono ridotte al 3% (comma 153), senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo, e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (comma 159).
Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma (comma 155).
In tutti i casi, se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo applicando le sanzioni ordinarie (commi 154 e 156).
In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 158 proroga i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di un anno.
Il comma 157 stabilisce che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili.