Rottamazione quater
I commi da 231 a 252 riguardano la cosiddetta Rottamazione quater, ovvero la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali.
Il beneficio si applica a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate (con applicazione di interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023).
La volontà di avvalersi della definizione deve essere esplicitamente manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità rese note dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2023.
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