Stralcio dei carichi fino a mille euro
Con i commi da 222 a 230 viene riproposto lo stralcio dei carichi fino a mille euro, ovvero l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate.
Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi.
In caso di sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi.
Agli enti creditori viene lasciata la facoltà di stabilire di non attivare la procedura di stralcio emanando apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali.
La riscossione dei debiti comprendenti somme che possono essere soggette a stralcio è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.