Regolarizzazione pagamenti da istituti deflativi
I commi da 219 a 221 offrono l’opportunità di sanare gli omessi o carenti pagamenti dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ovvero rate successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione
La procedura si perfeziona versando entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, più gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Il mancato perfezionamento comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui (imposta, interessi e sanzioni), con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta.