Rinuncia agevolata di liti pendenti in Cassazione
I commi da 213 a 218 riguardano e liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi. Anche questa possibilità rappresenta un’alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205.
La rinuncia al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese, deve essere effettuata entro il 30 giugno 2023 così da beneficiare di sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo.
La procedura si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto nei venti giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.