Chi può partecipare alle aste ISMEA
Per partecipare alla procedura competitiva per l’acquisto di terreni ISMEA, i partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- non essere sottoposti alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o tentativi di infiltrazione mafiosa,
- non avere precedenti di negligenza o malafede in procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali,
- non essere stati aggiudicatari decaduti o rinunciatari senza diritto di restituzione del deposito cauzionale,
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti simili,
- non avere condanne definitive per reati gravi che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode o riciclaggio.
Possono partecipare alle aste ISMEA tutti i soggetti che, al momento della presentazione della manifestazione di interesse (MDI), dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di compravendita, non sono soggetti a nessuna delle cause di esclusione sopra elencate.
In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti non solo dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, ma anche dai seguenti soggetti:
- Titolare o direttore tecnico per imprese individuali.
- Socio amministratore o direttore tecnico per società in nome collettivo.
- Soci accomandatari o direttore tecnico per società in accomandita semplice.
- Membri del Consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali.
- Componenti degli organi con poteri di direzione o vigilanza, o soggetti con poteri di rappresentanza, direzione o controllo.
- Direttore tecnico o socio unico.
- Amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti.
Se un socio è una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori di quest’ultima. Non sono ammesse offerte per persone da nominare ai sensi dell’art. 1402 del codice civile.
Per i giovani agricoltori, come definiti dal PAC 2023-27, quindi con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti, insediati per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità di capi azienda, da non oltre cinque anni, sono previste alcune agevolazioni.