Agevolazioni acquisto di terreni montani
Il comma 111 dispone che vengano applicate imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e non siano dovute le imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Anche coloro che non sono ancora iscritti alla previdenza agricola possono fruire dell’agevolazione purché nell’atto di acquisto si assumano l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo rustico per almeno cinque anni.
Possono fruire dello stesso regime di favore le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.