Rigo E4 Modello 730: veicoli per disabili
In questa sezione è necessario inserire l’importo totale delle spese sostenute per l’acquisto del veicolo per il portatore di handicap, nel limite massimo di 18.076 euro.
Questo include:
- Motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie, adattati per le limitazioni permanenti alle capacità motorie;
- Autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale grave che abbiano ottenuto l’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.
La detrazione del 19% spetta per un solo veicolo, utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità, una sola volta in un periodo di quattro anni. Se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro automobilistico o rubato e non ritrovato, il limite di spesa va ridotto dell’eventuale rimborso assicurativo. In caso di trasferimento del veicolo prima di due anni dall’acquisto, salvo mutamenti nella disabilità, è dovuta la differenza tra l’imposta agevolata e quella piena.
Le spese di riparazione non ordinaria, escluse le spese di esercizio come assicurazione e carburante, sono detraibili entro quattro anni dall’acquisto del veicolo e concorrono al limite massimo di 18.075,99 euro.
Un campo apposito va compilato (o in alternativa lasciato in bianco) se il contribuente intende rateizzare la detrazione spettante, in 4 rate.
Le spese per la manutenzione straordinaria devono essere indicate separatamente da quelle per l’acquisto, compilando quindi, eventualmente, due moduli distinti. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto del veicolo e uno per la manutenzione straordinaria, solo la detrazione per l’acquisto può essere rateizzata.
L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.