Stipendi pignorati
In caso di pignoramento dello stipendio attuato prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020 è sospesa fino al 15 ottobre la trattenuta operata dal datore di lavoro nella misura prevista dalla legge, ovvero sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di:
- stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego;
- pensione e trattamenti assimilati.
Le relative trattenute riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.