Deroghe al divieto di ingresso in Italia
Sono esentati dal divieto di ingresso in Italia:
- i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o anteriore al 16 luglio per coloro che provengono da Kosovo, Montenegro e Serbia o anteriore al 13 agosto per chi proviene dalla Colombia;
- i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena, a meno che non si tratti di una delle seguenti categorie esentate:
- equipaggio di mezzi di trasporto;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entra in Italia;
- di coloro che entrano i Italia per motivi di lavoro per un massimo di 120 ore o per un transito massimo con mezzo privato di 36 ore.