Reperibilità INPS per patologie gravi, terapie e invalidità
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab.E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.