Accedere al credito bancario
Il Fondo di Garanzia per le PMI è disciplinato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, co. 100, lett. a) e dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15).
COS’È | Il Fondo sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia). |
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A CHI SI RIVOLGE |
Piccole e medie imprese e professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica (con esclusione del settore finanziario e assicurativo e con alcune limitazioni per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura).
Le imprese devono essere valutate come “economicamente e finanziariamente sane”. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le operazioni finanziarie riferite all’attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità, leasing, mini bond, ecc.). |
AGEVOLAZIONI |
Garanzia. L’aiuto sotteso alla garanzia pubblica può essere concesso:
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MODALITÀ DI ACCESSO | L’accesso è intermediato dalla banca finanziatrice o dal confidi richiedente. La richiesta di accesso al Fondo è, dunque, presentata alla banca e al confidi.
Il Fondo è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandatario. |
LINK | http://www.fondidigaranzia.it |