Spese sanitarie
Per le spese mediche generiche e di assistenza specifica è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo pagato. Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, anche da parte di chi ha il disabile a carico, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
- il trasporto in ambulanza del disabile;
- il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (non cumulabile con i bonus ristrutturazioni);
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.