Come funziona la pensione di inabilità INPS?
La pensione di inabilità è una prestazione economica che viene erogata dall’INPS a domanda in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Questa situazione può riguardare sia condizioni preesistenti all’assunzione che patologie sviluppate successivamente.
Quali sono i requisiti per la pensione di inabilità?
I requisiti vengono valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS.
Viene inoltre richiesto il versamento di poter vantare almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione (260 contributi settimanali). Di questa contribuzione, almeno 156 settimane (tre anni di contribuzione e assicurazione) devono riguardare il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Revisione della pensione di inabilità: come funziona?
La pensione può essere soggetta a revisione, al termine della quale se le condizioni di inabilità persistono, la pensione viene confermata. Se invece si verifica il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata. Se si accerta un’invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi, la pensione può essere trasformata in assegno ordinario di invalidità.
Quale è la compatibilità della pensione di inabilità?
A differenza dell’assegno di inabilità, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente e con l’iscrizione agli albi professionali, agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti.
La pensione di inabilità non può essere cumulata con le rendite vitalizie INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se riferite alla stessa causa.
In presenza della pensione di inabilità, è però possibile richiedere l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa se si riscontrano condizioni sanitarie che richiedano l’ausilio di un accompagnatore o l’assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Tuttavia, l’assegno non è previsto in caso di ricovero in istituto con retta a carico dello Stato o di enti pubblici.