Pensione di vecchiaia per non vedenti
Ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 vengono richiesti, in caso di non vedenti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo o quelli che, seppur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno dieci anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità:
- 56 anni di età per gli uomini, 51 anni di età per le donne e 10 anni di contributi per i dipendenti del settore privato;
- 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne, con 10 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Diversamente:
- 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne, con 15 anni di contributi per i dipendenti del settore privato;
- 66 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con 15 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Finestre mobili:
- 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito per i dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito per gli autonomi.
Non è consentito il cumulo dei contributi per i dipendenti del privato, per gli autonomi invece il cumulo è consentito ma solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali lavoratori autonomi.