Definizione agevolata delle controversie tributarie
L’articolo 6 prevede la possibilità per il contribuente di definire in forma agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio, previa presentazione di apposita domanda da effettuare entro il 31 maggio 2019, data entro la quale è necessario versare anche la prima o unica rata. Le successive rate, fino ad un massimo di 20, vanno effettuate entro il 31 maggio 2019, 31 agosto 2019, 30 novembre 2019. Le rate successive a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre.
In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita versando il 90% del valore della stessa. Se l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, le controversie possono essere definite mediante il pagamento del 40% valore della lite in caso di soccombenza in primo grado e del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo è dovuto per intero con riferimento alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta (40% in primo grado e 15% in secondo grado) per la parte di atto annullata. Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio possono essere definite col pagamento del 5% del valore della controversia.