Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
L’articolo e del Decreto Fiscale prevede la possibilità per i contribuenti di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, versando le sole imposte complessivamente dovute, senza sanzioni ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Inoltre, è possibile definire le somme contenute negli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 col pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Il saldo delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e su queste sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.