Ammortizzatori sociali
Le principali novità in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO e CIGS) sono:
- l’estensione della platea dei beneficiari a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
- un possibile meccanismo di premialità, una riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo;
- la conferma della gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei Fondi bilaterali esistenti;
- l’estensione del campo di applicazione della CIGO attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che non ne erano coperte e non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali;
- per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS) sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 senza alcuna distinzione settoriale;
- come causale, la riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per realizzare processi di transizione;
- viene rafforzato il contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (dal 60% all’80%) e viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione;
- vengono concessi fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabili) per le aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di CIGS aggiuntiva accedono al programma GOL. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato uno di questi lavoratori viene concesso un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore per 12 mesi;
- si estende la Cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.