Viste a carcerati
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?
Nelle zone rosse:
- gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute;
- in tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
Nelle zone arancioni e gialle:
- in orari compresi tra le h. 5.00 e le h. 22.00 tali spostamenti sono consentiti, nella zona arancione rimanendo nel Comune di appartenenza;
- sono vietati dalle ore 22.00 alle ore 5.00, non potendosi ritenere giustificati da ragioni di necessità o per motivi di salute;
- resta comunque ferma la possibilità di colloqui a distanza.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?
In tutte le zone:
- per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa;
- occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.