Bonus locazioni
La Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 602; l. n. 6/2021, art. 2-bis, ha prorogato fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda già previsto dal Decreto Rilancio, art. 28.
Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, purché vi sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al -50% rispetto allo stesso mese del 2019, a meno che non si tratti di soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, o che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.
Si tratta del credito d’imposta che spetta a imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, pari al:
- 60% del canone di locazione pagato;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa;
- 50% per le strutture turistico-ricettive. Qualora vengano stipulati 2 distinti contratti relativamente alla stessa struttura, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.