Raccolta occasionale prodotti non legnosi
I commi da 692 a 699 riguardano i redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (con importo massimo dei corrispettivi per la vendita dei beni pari a 7mila euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30:
- i ricavi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, pari a 100 euro;
- i raccoglitori occasionali sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale;
- per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l’aliquota IVA al 4%;
- per i tartufi freschi o refrigerati si applica l’IVA al 5%;
- per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l’IVA al 10%.