Attività non commerciali
Il comma 82 introduce, nell’ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
Il comma 1022 prevede che per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.