Enti non a scopo di lucro e IACP
Con i commi 51 e 52 viene abrogata la riduzione alla metà dell’IRES dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP): il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina.
Il comma 646 estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.