IFRS 9
I commi da 1067 a 1069 prevede che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti “IFRS 9”, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, siano deducibili dalla base imponibile IRES e IRAP:
- per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9;
- per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.