Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione
I commi 1056 e 1065 prevedono il differimento della deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini IRES e IRAP, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d’imposta 2018, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2018, non si tiene conto del differimento.
Il comma 1066 eleva la misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni:
- all’85% per il 2019;
- al 90% per il 2020;
- al 100% a partire dal 2021.
Il comma 1128 prevede che dal 2021, la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passi al 100%,