Imprenditori agricoli florovivaistici
Comma 225
Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.