Riporto delle perdite
Vengono apportate alcune variazioni al Tuir (articoli 8, 56, 101 e 116), andando a modificare la disciplina del riporto delle perdite per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, equiparandola al regime previsto per le società di capitali.
Questo significa che le perdite pregresse saranno illimitatamente riportabili ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile (in via transitoria, potranno essere utilizzate nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019 e del 60% nel 2020).
Le perdite di impresa generate nei primi tre esercizi sono comunque utilizzabili al 100%.