Sport Bonus
L’articolo 47 introduce un credito d’imposta pari al 65% in favore dei privati che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore di impianti sportivi pubblici per la loro manutenzione e restauro, o per la realizzazione di nuove strutture.
Il bonus, ripartito in tre quote annuali di pari importo, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre e non è soggetto ai limiti vigenti in materia di utilizzo dei crediti.