Prestazioni di natura intellettuale
Sono obbligati alla comunicazione i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale?
No. L’INL chiarisce che le prestazioni di natura prettamente intellettuale sono escluse dall’obbligo di comunicazione essendo riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e successivi del Codice Civile (esercizio delle professioni intellettuali) in ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Come esempio di prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo vengono riportate quelle prestate da correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi.
Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva?
Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale
Le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua sono escluse
dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali escluse dall’obbligo.
In caso di utilizzo di piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione, la prestazione è ricompresa nell’obbligo?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, rientra nell’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).