Vendita diretta a domicilio
Sono tenute all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali anche le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
No, perché l’obbligo di comunicazione si applica ai lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
L’attività descritta è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.