Immobili esenti IVIE
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti a:
- abitazione principale (e per le relative pertinenze);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché in Italia non risultino classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.