Mediazione tributaria
L’istituto del reclamo/mediazione consente di prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Ricordiamo che la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall’art. 10 del decreto legge n. 50 del 2017. La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro.
All’istituto della mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell’eventuale successivo reclamo è sospeso per un periodo di novanta giorni.
La definizione positiva della procedura di mediazione, determina, per il contribuente, l’automatica riduzione delle sanzioni al 35%, applicabile anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.