Acquiescenza
I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati e legittimi hanno la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni, se rinunciano a presentare ricorso, anche in caso di atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni.
L’accettazione dell’atto, ovvero l’acquiescenza, comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, se il contribuente oltre a rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento e a presentare istanza di accertamento con adesione, paga entro 60 giorni dalla notifica dell’atto o, in generale, entro il termine di proposizione del ricorso secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 2 bis, D. Lgs. 19.6.1997, n. 218, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire (commutati in euro).