Autotutela
L’autotutela è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate e, in generale, l’ente impositore prende atto di aver commesso un errore e annulla il proprio operato per correggersi senza attendere la decisione di un giudice.
Questo potere di autocorrezione è disciplinato dal DM 11.2.1997, n. 37. Il provvedimento può riguardare l’intero atto impositivo o solo una sua parte (si parla in tal caso di rettifica parziale) e può arrivare anche dopo che il contribuente/ricorrente abbia già depositato il ricorso, attivando il giudizio tributario.
L’atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. In caso di richiesta di autotutela da parte del contribuente non è prevista alcuna sospensione dei termini per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario e continua decorrere il termine di 60 giorni utili per la proposizione del ricorso.