Ispezioni sul lavoro: giro di vite sulle violazioni
Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.
Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.
Mancato rispetto della sospensione
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Ispezioni, sospensione e revoca
Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:
- rispettando le altre condizioni;
- versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
- versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.