Turismo e Spettacolo
Con l’art. 42 del Decreto Sostegni Bis viene inoltre prorogata l’indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, pari a euro 1.600 euro una tantum.
L’art.65 prevede per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo un’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.