Superbonus Onlus
Il comma 10 prevede la possibilità per le Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, di accedere al Superbonus per l’installazione di impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti”.
Il tutto sempre che questi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli per “immobili e aree di notevole interesse pubblico” e “aree tutelate di interesse paesaggistico”.
Il Superbonus si applica all’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati nell’ambito delle comunità energetiche sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità, fino alla soglia di 200 kW.