Lavoro durante il riposo settimanale: maggiorazione del 30% e riposo compensativo
Il contratto commercio stabilisce esplicitamente all’articolo 144 la “Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge“, in base al quale le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale devono essere retribuite con una maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione.
Più in dettaglio, un lavoratore nel settore commercio è chiamato a lavorare durante il riposo settimanale, avrà diritto a un giorno di riposo compensativo e a una retribuzione maggiorata del 30% per ogni ora di lavoro prestata durante il giorno di riposo compensativo.
Il calcolo della retribuzione maggiorata si basa sulle voci stipulate nell’art. 193 del CCNL Terziario Confcommercio, che includono la paga base nazionale conglobata, l’indennità di contingenza, terzi elementi nazionali o provinciali, eventuali scatti di anzianità e altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.