Riposo settimanale nel Commercio: solo di domenica?
Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce, in linea con i principi costituzionali, il diritto del lavoratore a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni. Di norma, tale riposo deve coincidere con la domenica e deve essere cumulato con le 11 ore di riposo giornaliero. Inoltre, il periodo di riposo consecutivo deve essere calcolato come media in un arco di tempo massimo di 14 giorni.
Tuttavia, il contratto collettivo non indica, così come anche la legge, se il riposo settimanale dei lavoratori del settore commercio spetta di domenica o in un altro giorno della settimana, ma richiama alcune norme particolari per quelle aziende del settore commercio che prevedono il lavoro domenicale.
Il datore di lavoro ha il permesso di far lavorare i dipendenti durante le domeniche per un massimo di 25 volte all’anno, solo se il loro giorno di riposo settimanale coincide con la domenica.
Tuttavia, i dipendenti che hanno figli di età inferiore ai 3 anni, i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, coloro che assistono portatori di handicap o persone non autosufficienti che vivono con loro e i portatori di handicap elencati nell’articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 non sono obbligati a lavorare durante le domeniche se impiegati a tempo pieno.