Riposo settimanale nel contratto del Commercio: normativa
Il riposo settimanale nel settore del Commercio è disciplinato dall’art. 152 del CCNL Terziario Confcommercio.
Il Contratto Collettivo del Commercio, stipulato da Confcommercio e Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, contiene una sezione denominata “Disciplina del rapporto di lavoro” nella quale si trova il Titolo V che tratta lo “Svolgimento del rapporto di lavoro”. Il Capo III del titolo V disciplina il “Riposo settimanale, festività e permessi”.
In particolare, il CCNL richiama con particolare attenzione le seguenti norme:
- Attività stagionali e funzionamento domenicale: il contratto sottolinea la necessità di rispettare le leggi relative alle attività stagionali e alle situazioni in cui il lavoro domenicale è essenziale per esigenze tecniche o di pubblica utilità. Questo significa che in certi casi, il riposo settimanale può essere differito o modificato in base a queste esigenze specifiche.
- Aziende di vendita al minuto e bisogni del pubblico: il CCNL Terziario Confcommercio tiene conto delle aziende che si dedicano alla vendita al minuto o che forniscono servizi direttamente ai bisogni del pubblico. Queste attività spesso richiedono un’apertura durante i giorni festivi o il fine settimana, e il contratto tiene conto di tali circostanze.
- Lavori di manutenzione e vigilanza: inoltre, le disposizioni riguardano anche i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti aziendali. Questi compiti possono richiedere la presenza dei lavoratori anche durante i giorni di riposo, se necessario.
- Compilazione dell’inventario e del bilancio annuale: infine, il CCNL si occupa della compilazione dell’inventario e del bilancio annuale delle aziende, un’attività che può comportare il lavoro durante il riposo settimanale.